Il regolamento ministeriale
indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
154 del 5 luglio 2005, attuando l’articolo 2, comma 3,
lettere a) e c) della legge n. 172/03, istituisce nuovi
titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di
coperta e di macchina del diporto in conformità alle regole
della Convenzione STCW 95.
L’impianto
normativo prevede percorsi formativi professionali maturati
nell’ambito del noleggio di imbarcazioni e navi da diporto.
Detti percorsi sono ispirati alla gradualità ed alla
Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e
tenuta della guardia STCW 95 adottata a Londra il 7 luglio
1978.
I nuovi
titoli del diporto sono quindi conformi, come impianto
generale, alla regolamentazione dei requisiti e dei limiti
delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare
contenuta nel Decreto ministeriale 5 ottobre 2000, come
modificato dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ad
eccezione di particolari disposizioni in relazione alla
specificità del settore.
Il
provvedimento in esame si compone di 14 articoli che si
procede ad illustrare.
L’articolo
1 individua l’ambito di applicazione del regolamento
stabilendo la disciplina relativa al personale imbarcato
sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività
di noleggio e a quello imbarcato su navi da diporto. La
patente per nave da diporto, disciplinata dal D.P.R. 431/97,
rimane però quale abilitazione idonea a condurre e comandare
a titolo personale e, quindi, non a titolo lavorativo, una
nave da diporto.
La norma
prevede, inoltre, che l’equipaggio delle navi iscritte al
registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche – c.d. Super Yacht - di cui
all’articolo 3 della legge 172/2003, debba essere in
possesso dei titoli professionali in argomento. Il percorso
formativo individuato dal regolamento in esame è, infatti,
diretto a formare lavoratori marittimi specializzati nel
settore turistico-commerciale e non mercantile.
Si
evidenzia che il Regolamento in oggetto trova applicazione
anche per la navigazione interna cadendo, in questo
specifico settore, la distinzione tra titolo professionale
per la navigazione marittima e quella interna. I titoli
professionali del diporto, normati dal presente regolamento,
realizzano infatti una disciplina unitaria dell’imbarco su
una unità da diporto destinata ad uso commerciale,
coerentemente con il disposto dell’articolo 3 della legge
n.172/03 che prevede l’istituzione di titoli professionali
per lo svolgimento dei servizi di bordo di unità da diporto
senza distinguere tra navigazione marittima ed interna.
L’articolo
2 del regolamento istituisce tre titoli professionali del
diporto individuando la sezione di macchina e quella di
coperta.
Con
l’articolo 3 non si innova significativamente rispetto al
regime vigente per il lavoratori marittimi in quanto viene
prevista per il personale navigante applicato nel diporto
l’iscrizione alle matricole della gente di mare di prima
categoria e il rilascio del libretto di navigazione. Il
comma 2 richiama l’applicazione delle disposizioni generali
per le immatricolazioni della gente di mare di cui al titolo
IV, Capi I e II del regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione.
Gli
articoli 4 e 9 rispettivamente prevedono l’istituzione della
qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto e
di allievo ufficiale di macchina del diporto. I requisiti
sono quelli minimi richiesti per l’ingresso nellle
qualifiche iniziali della gente di mare.
Gli
articoli 5 e 10 istituiscono rispettivamente i titoli
professionali marittimi di ufficiale di navigazione del
diporto e ufficiale di macchina del diporto. Queste figure
rappresentano il primo gradino nella scala dei titoli
professionali marittimi per il diporto adibito al noleggio,
rispettivamente per la sezione coperta e per la sezione
macchina. Esse ricalcano quelle di ufficiale di navigazione
e ufficiale di macchina contemplate nella navigazione
mercantile e, come in ambito mercantile, rispettano i
requisiti minimi di professionalità previsti dalla STCW 95
(Reg.II/1 e Reg. III/1) quali la maggiore età, il possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
L’ufficiale
di navigazione da diporto può comandare tutte le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, compito fino ad
ora affidato al conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio per le acque marittime (Legge 23
dicembre 1996, n. 647, art.10) e inoltre può svolgere le
mansioni di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo
su navi da diporto anche adibite al noleggio e su “Super
Yacht”.
E’
richiesto il completamento di un periodo di addestramento a
livello operativo a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio, con la qualifica di allievo ufficiale
di navigazione o mozzo, che deve essere riportato in un
apposito libretto di addestramento a bordo, come da
fac-simile allegato alla presente circolare (Allegati 1 e
2). Tale periodo di 36 mesi deve essere svolto per almeno 24
mesi su imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio e
per i restanti 12 mesi anche su imbarcazioni e navi da
diporto. Il periodo di addestramento è ridotto per i
diplomati presso un istituto nautico o presso un istituto
tecnico professionale specifico a soli 12 mesi da effettuare
su imbarcazioni o navi da diporto adibite a noleggio. In
considerazione dello specifico indirizzo professionale dei
corsi di studi succitati nei dodici mesi potranno essere
conteggiati anche gli eventuali periodi di tirocinio o di
crociere addestrative complementari al corso di studi se
effettuati su imbarcazioni o navi da diporto.
La
navigazione effettuata sulle navi iscritte nel registro
internazionale destinate esclusivamente al noleggio per
finalità turistiche è utile al fine del completamento
dell’addestramento.
La tenuta
del libretto di addestramento è affidata al comandante
dell’unità navale o di chi ne fa le funzioni.
E’
indispensabile altresì il superamento dei corsi che vengono
normalmente effettuati per il rilascio delle certificazioni
IMO-STCW/78-95, ed in particolare si specifica che:
· il primo soccorso elementare dovrà svolgersi
secondo le modalitità indicate nei Decreti Direttoriali del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002
e n. 116 del 20.5.2002;
· il certificato richiesto per il GMDSS è quello
di operatore generale (GOC);
· i sei mesi di navigazione richiesti per la
frequenza del corso radar potranno essere effettuati anche
su unità non destinate al traffico.
La lettera
e) dell’articolo in disamina prevede il superamento di un
esame teorico-pratico volto all’accertamento delle
conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’ufficiale previste dalla Sez. A-II/1 del codice STCW 95
a livello operativo.
Al
riguardo, in attesa che siano approvati i programmi di esami
relativi alla succitata abilitazione e al fine di dare
immediato avvio alla formazione delle nuove figure
professionali, si adottano i programmi di esame di aspirante
Capitano di lungo corso seguendo le disposizioni del Titolo
IV, Capo VII del regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione.
L’ufficiale
di macchina del diporto (art. 9) può essere imbarcato come
direttore di macchina su navi e imbarcazioni da diporto
anche adibite al noleggio con apparato motore principale
inferiore a 1500 KW e “Super Yacht” e può svolgere le
mansioni di ufficiale di macchina inferiore al primo su navi
da diporto anche adibite a noleggio con apparato motore
principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 KW.
Si richiede
il completamento di un periodo di addestramento sui compiti
e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla
sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo.
Le
considerazioni sopra svolte in merito all’individuazione
delle materie di esame per l’ufficiale di navigazione del
diporto sono riproponibili anche per l’ufficiale di macchina
in riferimento all’aspirante Capitano di macchina.
Gli
articoli 6 e 11 istituiscono rispettivamente i titoli
professionali di capitano del diporto (Reg. II/3) al livello
direttivo e di capitano di macchina del diporto (Reg. III/3)
al livello direttivo.
Il capitano
del diporto può essere imbarcato come comandante su navi da
diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL e
inoltre può svolgere le mansioni come primo ufficiale di
coperta su tutte le navi da diporto anche adibite a
noleggio. Questa figura che ovviamente consente pari
funzione sui Super Yacht, ricalca parzialmente le figure del
capitano e del comandante di terza classe previste nella
navigazione commerciale.
I requisiti
sono indicati dal comma 2 nel quale viene richiesta
l’effettuazione di 24 mesi di navigazione su navi da diporto
anche adibite al noleggio. Allo scopo di permettere al
comandante l’acquisizione di una maggiore esperienza di
navigazione vengono richiesti dodici mesi di navigazione
internazionale breve. L’articolo 1 del DPR n. 435/91
definisce tale navigazione come quella “che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la
nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una
località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare
rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo
nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di
destinazione non superi 600 miglia”.
I corsi di
antincendio avanzato, di primo soccorso e quello, non
obbligatorio, di Automatic Radar Plotting Aids sono stati
modellati in base al programma di addestramento richiesto
per le figure dei primi ufficiali e comandanti di cui alla
sezione A–II/2 del codice STCW, al livello direttivo.
Anche per
queste figure i programmi di esame saranno quelli
attualmente in vigore per aspirante comandante di lungo
corso e aspirante capitano di macchina fino alla emanazione
dei nuovi programmi di esami previsti dal regolamento in
oggetto.
Gli
articoli 7 e 12 istituiscono rispettivamente le figure di
comandante del diporto e di direttore di macchina del
diporto, che costituiscono il vertice nello specifico
comparto di attività.
Il
comandante è abilitato alla conduzione di tutte le navi da
diporto fino a 3000 TSL mentre il direttore di macchina può
imbarcare su tutte le navi da diporto con apparato motore
principale con potenza di propulsione superiore a 3000 KW.
Il principale requisito richiesto è costituito per entrambi
dall’effettuazione di 24 mesi di navigazione e per il solo
comandante è previsto il superamento del corso assistenza
medica.
I programmi
di esame per queste nuove figure professionali dovranno
essere individuati in questa prima fase di attuazione della
disciplina regolamentare nel programma per Capitano di lungo
corso e di capitano di macchina.
L’articolo
8 introduce un elemento nuovo rispetto allo schema normativo
inerente la gente di mare impiegata nella navigazione
mercantile: la specializzazione della “Vela”, con validità
per tutto il percorso professionale. Essa permette di
estendere l’abilitazione in possesso anche alle unità navali
impiegate in attività di noleggio dotate di propulsione
velica. La specializzazione si consegue previo superamento
di un esame consistente in due prove: una teorica ed una
pratica. La commissione di esame è integrata da un
istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela
o dalla Lega navale.
L’applicazione di questo articolo necessita dell’emanazione
del decreto ministeriale di approvazione dei programmi il
cui iter è in fase di completamento.
L’articolo
13 detta disposizioni in materia di rapporti tra i titoli
professionali marittimi del diporto e quelli professionali
marittimi e viceversa.
Con il
comma 1 si riconosce un’equiparazione tra le abilitazioni
professionali previste dal Decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione datato 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni con quelle analoghe previste dal
regolamento in esame. Detta equiparazione si attuerà in base
alle corrispondenze individuate nella seguente tabella:
Titolo professionale
marittimo |
Titolo professionale del
diporto |
Ufficiale di navigazione di 2 classe |
Ufficiale di navigazione |
Ufficiale di navigazione
|
Ufficiale di navigazione |
Capitano di 2 classe |
Capitano |
Capitano |
Capitano |
Comandante di 3 classe |
Comandante |
Comandante di 2 classe |
Comandante |
Comandante |
Comandante |
Ufficiale di macchina |
Ufficiale di macchina |
Capitano di macchina di 2 classe |
Capitano di macchina |
Capitano di macchina |
Capitano di macchina |
Direttore di macchina di 2 classe |
Direttore di macchina |
Direttore di macchina |
Direttore di macchina |
I commi 2 e
3 consentono il passaggio dal titolo professionale di
comandante del diporto a quello di ufficiale di navigazione
e dal titolo professionale di direttore di macchina del
diporto a ufficiale di macchina.
Si
evidenzia che esclusivamente i possessori dei titoli
maggiori del diporto (comandante e direttore di macchina)
possono imbarcare su navi mercantili-commerciali, ma solo
nel livello più basso della carriera direttiva. Tale scelta
si giustifica in ragione della mancanza nei titolati del
diporto di esperienza specifica su navi destinate al
traffico commerciale o passeggeri e non per la mancanza di
preparazione teorica, che è in ogni caso acquisita.
Si precisa
infine che i titoli professionali del diporto possono essere
conseguiti dal personale già in possesso di titolo
professionale marittimo rilasciato ai sensi del Codice della
Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione,
prescindendo dal possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado in analogia con quanto applicato per il
rilascio dei certificati di abilitazione introdotti con il
D.M. 5 ottobre 2000.
La
disposizione transitoria contenuta nell’articolo 14
attribuisce ai possessori del titolo di “conduttore di
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime”, di cui all’art. 10 della Legge 23 dicembre 1996
n. 647, la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di
navigazione del diporto senza effettuare il necessario
periodo di addestramento a bordo dell’unità navale. Uguale
facoltà è riconosciuta ai possessori di patente per il
comando di navi da diporto, di cui all’articolo 4 del D.P.R.
9 ottobre 1997, n. 431. Entrambi possono avvalersi di questa
agevolazione entro e non oltre i diciotto mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento.
Al riguardo
si segnala che l’articolo 66, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il codice della
nautica da diporto abroga i titoli di conduttore di
imbarcazioni adibite a noleggio per le acque marittime e
quello per le acque interne che, conseguentemente, non
potranno essere più rilasciati.
La citata
disposizione transitoria richiede per il rilascio del
certificato di ufficiale del diporto l’effettuazione dei
corsi STCW 95 e il superamento dell’esame teorico-pratico.
Nelle more
dell’emanazione dei più volte citati nuovi programmi si
applicheranno le disposizioni sopra impartite riguardo
all’esame per ufficiale di navigazione.
Il titolo
professionale così conseguito va considerato comprensivo
della specializzazione vela trattandosi di conoscenze già
acquisite dal conduttore di imbarcazioni da diporto adibite
a noleggio e dal possessore di patente per nave da diporto.
Il titolo
di conduttore per le acque interne, che si conseguiva con il
possesso della patente nautica entro le sei (ora 12) miglia,
non può più essere riconosciuto come titolo idoneo per la
conduzione di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
anche per una specie di navigazione minore. E’ lasciata alla
discrezione di codesti uffici ritenerlo come requisito
minimo indispensabile per il noleggio di piccole unità e per
brevi distanze. Si evidenzia infatti che il noleggio di
natanti da diporto è disciplinato con ordinanze delle
autorità marittime locali.
Si precisa
che in fase di prima applicazione per lo svolgimento degli
esami e per la composizione delle commissioni esaminatrici
si seguiranno le disposizioni attualmente vigenti per il
conseguimento del titolo di aspirante capitano di lungo
corso, compresi il calendario e le sedi di esame.
I
certificati di abilitazione dovranno essere compilati
seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato n. 3 della
presente circolare mentre per le modalità di rilascio e di
registrazione si ritiene applicabile il medesimo regime
adottato per le altre certificazioni.