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Di seguito vengono riportate le norme relative alla patente nautica. Cliccando sulle singole voci è possibile visionare le relative informazioni in dettaglio.

RIFORMA NAUTICA 
Riforma di esami per conseguimento patente nautica, gazzetta ufficiale numero 232 del 28/09/2021

Nuova Patente Nautica, Come Funziona L’esame

Una piccola rivoluzione per l’acquisizione della nuova patente nautica: bisognerà sostenere nuovi esami come stabilito dal decreto del 10 agosto 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre.

Come funzionano gli esami

Un nuovo processo consente di snellire le procedure: chi avrà ottenuto l’idoneità alla prova scritta ma non supera per due volte consecutive (il massimo consentito) la prova pratica, potrà risostenere soltanto quella pratica entro 30 giorni senza dover ricominciare tutto daccapo. Nel caso in cui non si sia superata la prova di carteggio per la patente senza limiti di navigazione, si potrà richiedere di fare l’esame e conseguire, comunque, la patente nautica per la navigazione “Entro” le 12 miglia. Gli amanti della vela, invece, sono avvisati: se non dovessero superare l’esame per quel tipo di imbarcazione, possono sempre rifarsi con la patente valida per quelle a motore.

Le news, come anticipato, riguardano anche i quiz: più domande su “manovre e condotta“, maggiori precauzioni all’ingresso e all’uscita dai porti e durante la navigazione vicino alle coste ed ai bagnanti. I test si faranno sui limiti di velocità e gli elementi sulla protezione dell’ambiente marino. Sarà ammesso chi avrà effettuato un minimo di 5 ore totali di manovre, quindi prove pratiche, certificate da una scuola nautica (in via di definizione). 

 

La prova di teoria è costituita da:

  • il quiz “base”, valido per tutte le patenti, con 20 quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, e la prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 risposte esatte;
  • il quiz su “elementi di carteggio”, costituito da cinque quesiti a risposta singola, per la patente “entro le 12 miglia”; la prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 risposte esatte 5. E’ sostituito dalla prova di carteggio per la patente “oltre”;
  • il quiz “vela”, con 5 quesiti a risposta singola, superato con almeno 4 risposte esatte.

 

Avarie e navigazione elettronica

Sui programmi di esame, la “nomenclatura” dell’unità sarà limitata soltanto alle parti principali dello scafo. Stesso discorso per la parte relativa a piccole avarie. Bisognerà, invece, imparare a memoria i segnali del Colreg (Convenzione sui regolamenti internazionali per prevenire gli abbordi in mare), tra cui quelli delle unità da diporto e delle navi di grandezza inferiore e superiore ai 50 metri, delle navi all’ancora e delle unità da pesca.

In cosa consiste la prova pratica

Chi si dovrà cimentare con la prova pratica, dovrà essere in grado di saper governare l’imbarcazione con diverse velocità e mantenerla su tratti di navigazione di almeno un quarto di miglio. Dovrà anche essere pronto e capace nell’affrontare le manovre necessarie che comprendono anche i casi limite del recupero di un natante in difficoltà in mare oltre all’ormeggio e il disormeggio dell’unità utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo. 

 

I nuovi programmi d’esame per conseguire la patente nautica

Finalmente il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sull’onda riformatrice dei Decreti legislativi 229/17 e 160/20 ha emanato il tanto atteso DM con cui si adottano i nuovi programmi d’esame per le patenti nautiche e alcune norme di organizzazione che rivestono una importante funzione chiarificatrice sullo svolgimento degli esami.

In effetti, già nel 2013 fu emanato un decreto di riforma della disciplina del 1997 ma tale strumento non è mai entrato in vigore a causa della mancata adozione del decreto direttoriale che approvasse i quiz. Questo strumento – mai entrato in vigore – è ora definitivamente abrogato insieme al decreto del 1997.

Ormai era necessaria una chiarificazione visto il complicato ed assurdo (ma tutto italiano) quadro in atto, cosa del resto voluta anche dalla legge delega per la riforma del Codice della nautica. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021, passati i 15 giorni di prammatica, il Decreto – datato 10 agosto 2021 – avvia il nuovo corso a partire dal 13 ottobre 2021.

Dobbiamo notare che il testo, senza tradire il vecchio impianto e le modalità della nostra patente, tiene in debito conto le osservazioni e indicazioni provenienti dagli operatori dal settore oltre che naturalmente dalla Capitanerie di Porto e mira a superare le principali problematiche applicative riscontrate mettendosi in linea con le nuove esigenze della nautica.

Tutte le novità del decreto per le Patenti Nautiche

Il Decreto consta di 11 articoli e 4 allegati che debbono essere letti attentamente per cogliere le numerose novità che lo caratterizzano. Naturalmente sarà a breve corredato da linee operative ed è inutile dire che in effetti il tutto potrà funzionare in modo adeguato solo dopo l’uscita del nuovo regolamento al Codice. Ciò posto passiamo ad una succinta illustrazione in cui metteremo in luce le novità e gli aspetti specifici di maggiore interesse.

Patente nautica: prova scritta e prova pratica

Per prima cosa ex art. 3 si dovranno superare una prova scritta ed una pratica; il candidato deve aver effettuato almeno cinque ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale e attestate da una scuola nautica.

Finisce quindi l’era del “fai da te” o dell’utilizzo di unità di amici. Chi ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta, ma non ha superato – per le due volte consentite – la prova pratica, può sostenere entro trenta giorni la sola pratica senza ricominciare il percorso dall’inizio, come avveniva fino a oggi.

Entro i termini di validità dell’istanza di esame si ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.

Altra innovazione interessante riguarda il caso in cui non si sia superato il carteggio (richiesto per la patente “senza limite”): il candidato può chiedere di proseguire l’esame per il conseguimento della patente nautica “entro 12 miglia”, della serie meglio poco che niente.

Rimane poi la possibilità, per chi non supera il “Quiz Vela”, di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente “limitata” al motore. Insomma si cerca di salvare il salvabile nell’esame svolto senza penalizzare il candidato.

Patenti nautiche di categoria C

Altra innovazione da tempo attesa (art. 4) riguarda i candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C – vale a dire per la Direzione nautica – nonché quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Costoro, all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame.

La concessione, può essere totale, parziale o negata ma con motivazione dall’esaminatore o dalla commissione di esame

Le misure compensative consistono in concessione di:

  • tempi prolungati nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30%;
  • ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla tipologia e all’intensità di deficit attestate dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame;
  • supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità.

 

Tutte le prove da superare per conseguire la Patente Nautica

Passiamo ora agli aspetti di maggiore interesse per gli aspiranti patentati che riguardano naturalmente le prove da superare.

La prova scritta

La prova scritta, articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta prevede a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico. Il Quiz base consta di venti quesiti a risposta multipla, costituito da tre risposte di cui una sola esatta.

Supera la prova chi fornisce almeno sedici risposte esatte in 30′. Il Quiz su elementi di carteggio nautico consiste in cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità di interpretare una carta nautica o la cartografia elettronica. Supera la prova chi fornisce almeno quattro risposte esatte in 20′.

Il Quiz Vela

Il Quiz vela consta di cinque quesiti a risposta singola sulle competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte in 15′.

La prova di carteggio nautico

La prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata con tre risposte esatte in 60′. Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

  • L’esame si apre con il Quiz sul carteggio o con la prova di carteggio, che sono propedeutiche.
  • Per tutti i test d’esame, la risposta omessa equivale a risposta errata.
  • La prova scritta è superata qualora il candidato abbia superato tutti i test d’esame previsti per la tipologia di abilitazione richiesta.

La prova pratica

La prova pratica (Art. 7) finalmente si chiarisce la situazione delle unità utilizzabili. Sono inoltre specificati i tratti minimi di navigazione da compiere.

Per il conseguimento delle patenti di categoria A e C essa sarà svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d’esame – che in effetti potrebbero essere viste le dimensioni natanti ex art. 3 del Codice della nautica – debbono però essere iscritte nell’ATCN o nei vecchi RID. È consentito l’utilizzo di unità di bandiera comunitaria ma iscritta in un pubblico registro.

Nel corso della prova devono obbligatoriamente trovarsi a bordo:

  •  il candidato;
  •  l’esaminatore ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
  •  l’istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
  •  un soggetto designato dal candidato in possesso da tre anni della patente corrispondente a quella richiesta ovvero l’istruttore dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.

La prova pratica ha inizio quando il candidato esegue le manovre richieste dall’esaminatore unico o dall’esperto velico per la prova di vela.
La prova termina con la dichiarazione dell’esito.
È dichiarato non idoneo chi non dimostra di saper eseguire le manovre previste.
La prova pratica effettuata su unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.
Chi non sia idoneo nella prova a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della patente limitata al motore, effettuando le manovre a motore previste.

La prova pratica dovrà svolgersi:

  • a) per la navigazione entro le 12 miglia in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche;
  • b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.

Le prove per conseguire la Patente Nautica B

Passiamo ora alle prove per la patente B (Nave da diporto – Art. 8). La prova teorica verte sulle materie previste dal programma d’esame ed è costituita:

  • da una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel secondo gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione della durata di 90′;
  • da un’interrogazione orale. La prova è svolta in mare su una nave da diporto o con innovazione su una unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri. In caso di indisponibilità comprovata su un’imbarcazione da diporto o su un’unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.

Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo:

  • il candidato;
  • la commissione esaminatrice;
  • un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando.

I programmi d’esame

Analizzando i programmi di esame, notiamo che la “nomenclatura” dell’unità è limitata alle parti principali dello scafo nonché a piccole avarie, alla potata di un diportista.

Per il temuto Colreg (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare) si chiederanno “a memoria” quelli principali, tra cui quelli delle unità da diporto e delle navi inferiori e maggiori di 50 metri, delle navi all’ancora e delle unità da pesca.

Si innova invece sul fronte delle nozioni sui rischi derivanti dalla conduzione dell’unità sotto l’influenza dell’alcol o in stato di alterazione psico-fisica. È poi finalmente previsto l’uso degli strumenti elettronici per il posizionamento del punto nave.

Crescono infine di peso specifico i quiz su “manovre e condotta”, le precauzioni da adottare all’ingresso e all’uscita dei porti e in navigazione in prossimità della costa e dei bagnanti, quelli sui limiti di velocità ed elementi sulla protezione dell’ambiente marino.

Taluni aspetti anche pericolosi e/o fastidiosi della navigazione da diporto erano alquanto ignorati prima dell’emanazione del Codice nel 2005 e in effetti la parte sanzionatoria ha conosciuto ampio sviluppo. Parimenti è decisamente incrementata la coscienza ecologica, la protezione antinquinamento e ben numerose sono le aree marine protette.

In definitiva un provvedimento atteso e necessario che tiene conto dell’evoluzione del settore.

Il decreto 10 agosto 2021 “Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, regola la nuova patente nautica. Vediamo come funziona l’esame secondo le recenti disposizioni in materia.

  • Nuovo Esame Patente Nautica, Il Decreto In Gazzetta Ufficiale. Ecco Le Novità

Il decreto, innanzitutto, disciplina i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C.

L’esame per conseguire la nuova patente nautica consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra. Per essere ammessi all’esame è necessario aver effettuato almeno cinque ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica.

La prova di esame non superata può essere ripetuta una sola volta entro il periodo di validità della domanda di ammissione, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. Chi, entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta, ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. Se il candidato che non ha superato la seconda prova presenta una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica.

Nuova patente nautica, l’esame per la certificazione di categoria A e C

Per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, il candidato deve superare una prova scritta ed una prova pratica.

La prova scritta è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati:

  • navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: quiz su elementi di carteggio nautico e quiz base;
  • navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore e a propulsione mista: quiz su elementi di carteggio nautico, quiz base, quiz vela;
  • navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: prova di carteggio nautico e quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia);
  • navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore e a propulsione mista: prova di carteggio nautico, quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia), quiz vela.

Ma vediamo in cosa consistono i diversi quiz.

Quiz base: è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, da individuarsi nell’ambito delle materie di programma. La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti.

Quiz su elementi di carteggio nautico: è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia elettronica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di venti minuti.

Quiz vela: è costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da individuarsi nell’ambito delle materie di programma. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti.

Prova di carteggio nautico: è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Tale prova pratica, per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, si svolge in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche; per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.

 

 

Cambia l’esame per la patente nautica. Il 28 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture (del 10 agosto 2021: Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove)  che ridisegna le modalità di svolgimento degli esami e i nuovi programmi delle abilitazioni. Sono previste procedure più snelle, meno burocrazia, semplificazione delle materie con meno parti nozionistiche e più attenzione alla sicurezza, all’ambiente, ai nuovi strumenti elettronici e alla navigazione pratica. Queste alcune novità.

Più tempo per ripetere gli esami. Chi ha superato la prova scritta, ma non supera per le 2 volte consentite quella pratica, può ora ritentarla entro 30 giorni senza ricominciare tutto daccapo come avveniva prima. È possibile ripetere le prove scritte non superate nel periodo di tempo di validità dell’istanza di esame; nel caso non si superi l’esame di carteggio per la patente “senza limiti”, si può richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo alla patente nautica “entro le 12 miglia”. Resta la possibilità, per chi non supera i “quiz vela”, di proseguire l’esame per ottenere la patente a motore.

Agevolazioni per i disabili. Le persone disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) possono chiedere misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove d’esame, per esempio la concessione di maggiore tempo per svolgere le prove, l’assistenza di mediatori o traduttori, ausilii o particolari strumenti.

Semplificazione e sicurezza. I programmi d’esame sono stati semplificati; la “nomenclatura” delle barche è limitata alle parti principali dello scafo e la parte sulle avarie interessa solo quelle che possono provedere interventi del diportista, non specialistici. Più attenzione anche alla sicurezza. Introdotte nozioni sui rischi della navigazione sotto l’influenza dell’alcol, o in stato di alterazione psico-fisica e sull’uso degli strumenti elettronici per il posizionamento del punto nave. Crescono i quiz su “manovre e condotta”, le precauzione da adottare all’ingresso e all’uscita dei porti, in naviazione in prossimità dei bagnanti, della costa, sui limiti di velocità e la protezione dell’ambiente marino.

“Colreg” a memoria. I principali segnali del “Colreg”, il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, si dovranno conoscere “a memoria”,  soprattutto quelli che riguardano le unità da diporto, da pesca e le navi in navigazione o all’ancora.

Arrivano nuovi quiz. Con un nuovo decreto ministeriale sarà elaborato un nuovo elenco di quiz per sostenere la parte scritta dell’esame. Farà parte di un database unico, nazionale, soggetto a revisione periodica almeno biennale. È previsto un quiz “base”, valido per tutte le patenti, con 20 quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, e la prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 risposte esatte.
Il Quiz su “elementi di carteggio” è costituito da cinque quesiti a risposta singola, per la patente “entro le 12 miglia”. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 risposte esatte su 5. Per la patente “senza limiti” è sostituito dalla prova di carteggio. Il Quiz “vela”, con 5 quesiti a risposta singola, è superato con almeno 4 risposte esatte.

Pratica certificata. Per essere ammessi all’esame della patente nautica bisognerà dimostrare di avere effettuato almeno 5 ore di manovre pratiche, attestate da una scuola nautica.

ALTRE INFO :

– Tipi di patente nautica

– Età minima

– Bollo per la patente nautica

– Validità

– Rinnovi , convalide , smarrimento , etc…

– Portatori di handicap

– Sanzioni

TIPI DI PATENTE NAUTICA

Le patenti sono rilasciate per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.

ETA’ MINIMA

L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché
unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

QUANDO E’ OBBLIGATORIA

La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. È necessaria
nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un
motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:

– 750 cc se a carburazione a due tempi;
– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
– 2.000 cc se diesel.

• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto).

Nota: chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.

BOLLO PER PATENTE

Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo
II – Art. 11).

Validità

Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto
a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il
sessantesimo anno d’età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in
questo caso la durata decorre dalla data di convalida.

RINNOVI, CONVALIDE ETC…

Per le operazioni di convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento e cambio di residenza da
annotare sulla patente nautica, l’amministrazione ha previsto un modello unico che riporta,
per ogni richiesta, le procedura da eseguire e i documenti da presentare.

PORTATORI DI HANDICAP

Non sono previste patenti nautiche speciali per soggetti portatori di handicap. Il
regolamento per la patente nautica n. 431/97 in questi casi prevede che l’accertamento dei
requisiti fisici o psichici sia demandato alle commissioni mediche locali, costituite in
ogni Provincia presso le unità sanitarie locali. Le commissioni in relazione al tipo di
handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo
di abilitazione richiesta.

SANZIONI

La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista
va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece,
comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.

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